Art. 5
5 / 5In vigore dal 11 dic 1977
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
COSSIGA - STAMMATI -
MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alta Corte dei conti, addì 7 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 30
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-11-30;888#art-5