Art. 1

In vigore dal 1 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465; Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255; Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 454, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma; Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma; Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dal 1 novembre 1977, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, è trasferito all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977 Registro n. 137 Istruzione, foglio n. 11
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