Art. 1
1 / 1In vigore dal 1 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 454, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 novembre 1977, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, è trasferito all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977
Registro n. 137 Istruzione, foglio n. 11
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-19;905#art-1