Art. 1

In vigore dal 17 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: immunologia; chemioterapia; virologia; farmacologia clinica; semeiotica e tecniche di fisiopatologia respiratoria. Art. 60 (già 55), relativo al corso di laurea in fisica, all'indirizzo generale sono aggiunti i seguenti corsi a scelta: relatività; teoria dei campi; fisica atomica; epistemologia; didattica della fisica; elettrodinamica. Nello stesso indirizzo generale sono aggiunti i seguenti corsi a scelta di matematica superiore: informatica; logica matematica. Nello stesso articolo all'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti corsi a scelta: didattica della fisica; epistemologia. Nello stesso articolo all'indirizzo applicativo sono aggiunti i seguenti corsi qualificativi dei vari orientamenti: radioattività; spettroscopia nucleare; tecniche nucleari; acceleratori di particelle; fisica dei reattori; teoria delle forze nucleari; fisica delle particelle elementari; fisica dell'ambiente; relatività; teoria dei campi; fisica atomica; informatica; ottica; elettronica quantistica; fisica dei plasmi; logica matematica; elettrodinamica; didattica della fisica; effetti biologici delle radiazioni. L'art. 269 (già 193), relativo alla scuola di specializzazione in fisica, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il consiglio di direzione della scuola è costituito da cinque docenti di cui quattro degli istituti di fisica ed uno dell'istituto di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, designati dal consiglio di facoltà, sentiti i direttori degli istituti di fisica e di astronomia. Il direttore della scuola è nominato dal rettore tra i membri del consiglio di direzione, su proposta del consiglio stesso". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978 Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 198
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-10;1042#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. | Portale Normativo