Art. 1
1 / 1In vigore dal 17 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
immunologia;
chemioterapia;
virologia;
farmacologia clinica;
semeiotica e tecniche di fisiopatologia respiratoria.
Art. 60 (già 55), relativo al corso di laurea in fisica, all'indirizzo generale sono aggiunti i seguenti corsi a scelta:
relatività;
teoria dei campi;
fisica atomica;
epistemologia;
didattica della fisica;
elettrodinamica.
Nello stesso indirizzo generale sono aggiunti i seguenti corsi a scelta di matematica superiore:
informatica;
logica matematica.
Nello stesso articolo all'indirizzo didattico sono aggiunti i seguenti corsi a scelta:
didattica della fisica;
epistemologia.
Nello stesso articolo all'indirizzo applicativo sono aggiunti i seguenti corsi qualificativi dei vari orientamenti:
radioattività;
spettroscopia nucleare;
tecniche nucleari;
acceleratori di particelle;
fisica dei reattori;
teoria delle forze nucleari;
fisica delle particelle elementari;
fisica dell'ambiente;
relatività;
teoria dei campi;
fisica atomica;
informatica;
ottica;
elettronica quantistica;
fisica dei plasmi;
logica matematica;
elettrodinamica;
didattica della fisica;
effetti biologici delle radiazioni.
L'art. 269 (già 193), relativo alla scuola di specializzazione in fisica, è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il consiglio di direzione della scuola è costituito da cinque docenti di cui quattro degli istituti di fisica ed uno dell'istituto di astronomia della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Catania, designati dal consiglio di facoltà, sentiti i direttori degli istituti di fisica e di astronomia. Il direttore della scuola è nominato dal rettore tra i membri del consiglio di direzione, su proposta del consiglio stesso".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 ottobre 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1978
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 198
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-10-10;1042#art-1