Art. 1

In vigore dal 10 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 6, all'accordo, con scambio di note, firmato a Bruxelles il 15 ottobre 1974, tra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico relativo all'applicazione del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951, ai funzionari degli organismi civili della NATO situati nel territorio della Repubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;1019#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 15 ottobre 1974 ed il 21 aprile 1975 tra 11 Governo italiano e l'Organizzazione del trattato Nord Atlantico ed suoi organi, relativi all'applicazione del titolo IV della convenzione di Ottawa del 20 settembre 1951 ai funzionari degli organismi civili della NATO situati nel territorio della Repubblica, nonche' all'istituzione di un'agenzia della N.I.C.S.O. (NATO Integrated Communications System Organization) in Italia. | Portale Normativo