Art. 1
1 / 2In vigore dal 10 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data a decorrere dalla sua entrata in
vigore in conformità all'art. 6, all'accordo, con scambio di note, firmato a Bruxelles il 15 ottobre 1974, tra il Governo italiano e l'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico relativo all'applicazione del titolo IV della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata a Ottawa il 20 settembre 1951, ai funzionari degli organismi civili della NATO situati nel territorio della Repubblica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;1019#art-1