Art. 4
In vigore dal 1 nov 1977
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dello Stato d'Israele sono sospesi in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio, per i periodi qui di seguito indicati:
dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1976, decisione n. 76/567/CECA del 29 giugno 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 1 luglio 1976), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/677/CECA del 20 luglio 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 21 agosto 1976);
dal 1 gennaio 1977 al 30 giugno 1977, decisione n. 77/81/CECA del 18 gennaio 1977 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 27 gennaio 1977), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 77/197/CECA del 25 febbraio 1977 ("Gazzetta Ufficiale" CEE dell'8 marzo 1977).
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed originari della Repubblica del Portogallo sono sospesi dal 1 luglio 1976 in conformità della decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio riuniti in sede di consiglio, n. 76/542/CECA del 16 giugno 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 18 giugno 1976), ratificata con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/790/CECA del 24 settembre 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 9 ottobre 1976).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-06;787#art-4