Art. 3
In vigore dal 1 nov 1977
I dazi applicabili all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed originari rispettivamente della Repubblica di Tunisia, della Repubblica democratica e popolare d'Algeria e del Regno del Marocco, sono sospesi a partire dal 1° luglio 1976 in conformità delle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di consiglio, e secondo le scadenze stabilite nelle decisioni medesime:
n. 76/564/CECA, n. 76/565/CECA e 76/566/CECA del 29 giugno 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 1 luglio 1976), ratificate con decisione della commissione delle Comunità europee n. 76/674/CECA del 19 luglio 1976 ("Gazzetta Ufficiale" CEE del 21 agosto 1976).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-06;787#art-3