Art. 1

In vigore dal 7 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regolamento contenente disposizioni per il conferimento dei posti di notaio, approvato con regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: . Al comma primo dell'art. 11 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è aggiunta la seguente disposizione: "Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-06;714#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, concernente disposizioni sui conferimenti dei posti di notaio. | Portale Normativo