Art. 1
1 / 3In vigore dal 7 ott 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regolamento contenente disposizioni per il conferimento dei posti di notaio, approvato con regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
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Al comma primo dell'art. 11 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è aggiunta la seguente disposizione:
"Le domande di ammissione al concorso, con gli allegati, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-06;714#art-1