Art. 1

In vigore dal 25 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica; Vista la logge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'art. 46; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto il cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di L. 636.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario: Ministero del tesoro: Cap. 1107. - Spese di rappresentanza....... L. 35.000.000 Cap. 4029. - Spese di copia, ecc......... " 6.000.000 Cap. 4282. - Spese per viaggi del Ministro, ecc. " 10.000.000 Cap. 5483. - Compensi per lavoro straordina- rio, ecc....................... " 100.000.000 Ministero delle finanze: Cap. 1022. - Indennità, ecc. per missioni al- l'estero....................... L. 25.000.000 Ministero degli affari esteri: Cap. 1115. - Spese di cerimoniale, ecc...... L. 200.000.000 Cap. 1577. - Spese per l'organizzazione e la par- tecipazione a convegni, ecc............. " 200.000.000 Ministero dei trasporti: Cap. 2006. - Indennità, ecc. per missioni al- l'estero....................... L. 40.000.000 Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Cap. 4004. - Compensi per lavoro straordinario al personale operaio.................. L. 10.000.000 Ministero del commercio con l'estero: Cap. 1002. - Spese per i viaggi del Ministro, ecc......................... L. 6.500.000 Cap. 1081. - Spese inerenti ai rapporti con rap- presentanze e delegazioni estere, ecc........ " 4.000.000 ----------- L. 636.500.000 ----------- Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 34
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-27;686#art-1

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Art. 1 Prelevamento di L. 636.500.000 dal fondo di riserva per le spese | Portale Normativo