Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la logge 23 dicembre 1976, n. 874, ed in particolare l'art. 46;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto il cap. 6855 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, è autorizzato il prelevamento di L. 636.500.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. 1107. - Spese di rappresentanza....... L. 35.000.000 Cap. 4029. - Spese di copia, ecc......... " 6.000.000 Cap. 4282. - Spese per viaggi del Ministro, ecc. " 10.000.000 Cap. 5483. - Compensi per lavoro straordina-
rio, ecc....................... " 100.000.000
Ministero delle finanze:
Cap. 1022. - Indennità, ecc. per missioni al-
l'estero....................... L. 25.000.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. 1115. - Spese di cerimoniale, ecc...... L. 200.000.000 Cap. 1577. - Spese per l'organizzazione e la par-
tecipazione a convegni, ecc............. " 200.000.000
Ministero dei trasporti:
Cap. 2006. - Indennità, ecc. per missioni al-
l'estero....................... L. 40.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Cap. 4004. - Compensi per lavoro straordinario al
personale operaio.................. L. 10.000.000
Ministero del commercio con l'estero:
Cap. 1002. - Spese per i viaggi del Ministro,
ecc......................... L. 6.500.000 Cap. 1081. - Spese inerenti ai rapporti con rap-
presentanze e delegazioni estere, ecc........ " 4.000.000
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L. 636.500.000
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Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 34
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-27;686#art-1