Art. 2
In vigore dal 19 dic 1977
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato Roma, addì 12 agosto 1977
LEONE
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1977
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 367
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-12;910#art-2