Art. 1
In vigore dal 16 gen 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale fu approvato il regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;
Visto il decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, con il quale il regolamento di cui al precedente comma fu esteso all'Amministrazione del tesoro;
Ravvisata la necessità di modificare l'art. 111 dell'anzidetto regolamento per quanto concerne i titoli di studio necessari per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'art. 111 del regolamento per il personale degli uffici del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, per quanto attiene ai titoli di studio richiesti per la partecipazione ai concorsi, per esami, nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e per le ragionerie provinciali dello Stato, è così modificato:
Art. 111 - Carriera direttiva. - Per l'ammissione al concorso nelle qualifiche iniziali della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e della carriera direttiva delle ragionerie provinciali dello Stato è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea in economia e commercio conseguita presso una Università degli studi della Repubblica, o equipollente.
Sono ammessi a partecipare ai concorsi anche i candidati muniti di uno dei seguenti titoli di studio purchè forniti anche del diploma di ragioniere e perito commerciale:
laurea in giurisprudenza;
laurea in matematica;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-12;910#art-1