Accordo

Art. 3

In vigore dal 14 feb 1978
Le due Parti contraenti si impegnano a coprire come appresso specificato tutte le spese inerenti ai lavori per la riattivazione del cavo: 1) ciascuna Parte sosterrà le spese relative ai lavori di ripristino dell'impianto da eseguire nel proprio territorio e quelle relative alla fornitura dei cavi da posare tra le cabine di approdo e le rispettive centrali di Brindisi e di Durazzo e delle apparecchiature terminali; 2) le spese per la riparazione del cavo sottomarino verranno ripartite tra le due Parti, in proporzione alla lunghezza del cavo sottomarino di rispettiva competenza, determinate nella misura del 15% a carico del Governo albanese e dell'85% a carico del Governo italiano.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-a-3

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Art. 3 Esecuzione di tre accordi internazionali in materia di cavi per telecomunicazioni tra la Repubblica italiana e le Repubbliche araba unita, algerina e di Albania, firmati rispettivamente a Roma il 7 giugno 1969 e il 25 giugno 1970, a Roma il 27 maggio 1970 ed a Tirana il 14 luglio 1970. | Portale Normativo