Accordo
Art. 3
In vigore dal 14 feb 1978
Le due Parti contraenti si impegnano a coprire come appresso specificato tutte le spese inerenti ai lavori per la riattivazione del cavo:
1) ciascuna Parte sosterrà le spese relative ai lavori di ripristino dell'impianto da eseguire nel proprio territorio e quelle relative alla fornitura dei cavi da posare tra le cabine di approdo e le rispettive centrali di Brindisi e di Durazzo e delle apparecchiature terminali;
2) le spese per la riparazione del cavo sottomarino verranno ripartite tra le due Parti, in proporzione alla lunghezza del cavo sottomarino di rispettiva competenza, determinate nella misura del 15% a carico del Governo albanese e dell'85% a carico del Governo italiano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-a-3