Accordo

Art. 2

In vigore dal 14 feb 1978
Le due Parti contraenti si obbligano a prendere i seguenti provvedimenti in merito ai lavori necessari per dare esecuzione all'impegno di cui all' del presente accordo: a) il Governo albanese a: 1) costruire sulla spiaggia di Durazzo un blocco di calcestruzzo ed una cabina entro la quale verrà terminato il cavo sottomarino ed il cavo terrestre di raccordo con la centrale telefonica di Durazzo; 2) provvedere alla posa, in trincea ed ove opportuno in tubazione, del cavo terrestre dalla cabina sopra menzionata alla centrale telefonica di Durazzo; 3) assicurare i mezzi, le attrezzature, il materiale ed il personale menzionati nei verbali sottoscritti il 21 giugno 1965 e l'11 gennaio 1966 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi; b) il Governo italiano a: 1) provvedere: alla riparazione del cavo telefonico coassiale sottomarino in modo da assicurare la continuità fino alla cabina sulla spiaggia di Durazzo di cui al n. 1) del precedente punto a); fornire l'assistenza alle operazioni di posa del cavo terrestre in territorio albanese; effettuare le operazioni di giunzione del cavo terrestre e di terminazione del medesimo in apposito locale della centrale telefonica di Durazzo; installare l'apparecchiatura terminale nella predetta centrale ed ivi effettuare quanto necessario per il prolungamento dei circuiti fino a Tirana, utilizzando a detto scopo il cavo telefonico sotterraneo esistente tra Tirana e Durazzo; 2) assicurare i mezzi, le attrezzature, il materiale ed il personale menzionati nel verbale sottoscritto il 21, giugno 1965 dai rappresentanti delle Amministrazioni PP.TT. dei due Paesi nonché i mezzi navali, ove necessari e non disponibili sul posto, per la riparazione del cavo; 3) curare il prolungamento del cavo sottomarino fino alla centrale amplificatrice di Brindisi. Entrambi i documenti citati al precedente punto a-3) fanno parte integrante del presente accordo.
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-a-2

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