Art. 9

Amministrazione del personale

In vigore dal 13 set 1977
Per l'amministrazione del personale dei ruoli unici la Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che del personale della segreteria di cui al precedente può avvalersi anche degli uffici della Ragioneria generale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;618#art-9

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Art. 9 Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ruoli unici di impiegati ed operai. — Amministrazione del personale | Portale Normativo