Art. 11

Rinvio

In vigore dal 13 set 1977
Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si applicano le vigenti disposizioni concernenti lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere ed il trattamento economico dei dipendenti civili ed operai delle amministrazioni statali, nonché quelle relative all'aggiornamento professionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - MORLINO - PANDOLFI - STAMMATI - LATTANZIO - MALFATTI - GULLOTTI - MARCORA - RUFFINI - DONAT-CATTIN - ANSELMI - OSSOLA - BISAGLIA - DAL FALCO - ANTONIOZZI - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1977 Registro n. 14, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;618#art-11

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