Capo IV

Art. 34

Attribuzioni aggiuntive

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza, sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1 gennaio 1979.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-34

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Art. 34 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. — Attribuzioni aggiuntive | Portale Normativo