Art. 34 · Attribuzioni aggiuntive
Capo IV

Art. 34

51 / 137

Attribuzioni aggiuntive

In vigore dal 13 set 1977
Le funzioni amministrative che siano aggiuntive rispetto a quelle già esercitate dalle regioni, dalle province e dai comuni sono disciplinate nella legge di istituzione del servizio sanitario nazionale e, in mancanza, sono attribuite rispettivamente alle regioni, alle province ed ai comuni a decorrere dal 1 gennaio 1979.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616#art-34