Art. 4
In vigore dal 11 ago 1977
In relazione alle particolari esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite individuale delle ore di lavoro straordinario autorizzabile nel corso dell'anno, con la procedura prevista dall' del presente decreto, in favore del personale dei ruoli tecnici e sanitaria dei capi reparto, dei vice capi reparto, dei capi squadra e dei vigili per assicurare, in eccedenza all'orario settimanale d'obbligo, i normali turni di servizio e gli interventi esterni di soccorso tecnico non a carico dei privati, fuori di detti turni, viene determinato in 350 ore.
Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali maggiori limiti in dipendenza di interventi per catastrofe o calamità naturali di cui alla legge 8 dicembre 1970, n. 996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;422#art-4