Art. 8

In vigore dal 11 ago 1977
Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1977, fermo restando il disposto del precedente , i limiti orari massimi individuali già previsti o autorizzati alla data del 30 giugno 1977, per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario, sono ridotti in misura tale da evitare che in applicazione delle nuove misure orarie il beneficio massimo raggiungibile da ogni dipendente superi quello consentito fino alla stessa data dei 30 giugno 1977, senza le eventuali maggiorazioni operanti, sino alla data medesima, ai sensi dell', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. Sono fatti salvi, ai fini del beneficio massimo raggiungibile, i casi in cui, per accertate indilazionabili ed inderogabili esigenze di servizio, siano state autorizzate le predette maggiorazioni per periodi posteriori alla data suindicata, o si rendano necessarie altre integrazioni da apportare con motivato decreto del Ministro per il tesoro, su proposta dei Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Per lo stesso periodo, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al precedente è assicurato il trattamento per compenso per lavoro straordinario previsto dalla legge 10 agosto 1976, n. 557. La spesa complessiva per la remunerazione, ai sensi dei precedenti commi, delle prestazioni straordinarie rese durante il suindicato periodo di tempo dovrà essere contenuta nei limiti delle disponibilità degli appositi capitoli di bilancio, salvo le integrazioni da apportare, a carico del capitolo 6681 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977, anche in deroga all', terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente norme di attuazione dell' della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. Al personale del Ministero delle finanze di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 576, è assicurato, per il predetto semestre, con l'applicazione delle nuove misure orarie, un trattamento economico pari a quello complessivamente goduto, alla data del 30 giugno 1977, dallo stesso personale a titolo di compenso per lavoro straordinario e di compenso speciale ai sensi dell'articolo 35, commi primo, secondo e terzo, della legge medesima. All'onere relativo si provvede mediante utilizzo delle autorizzazioni di spesa recate dalla legge 19 luglio 1977, n. 412, che ha disposto, tra l'altro, la proroga delle provvidenze di cui alla richiamata legge 2 dicembre 1975, n. 576. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - MORLINO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 10
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-22;422#art-8

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