Art. 1
In vigore dal 28 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità;
Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Costa Rica per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica, con allegati e protocollo aggiuntivo, firmato a San Josè il 23 luglio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - DAL FALCO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-13;894#art-1