Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 dic 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanità; Decreta: Articolo unico Piena ed intera esecuzione è data all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Costa Rica per l'importazione in Italia di carni dalla Costa Rica, con allegati e protocollo aggiuntivo, firmato a San Josè il 23 luglio 1976, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 4 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 28
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