Art. 3
In vigore dal 25 nov 1977
Lo studente in corso, o fuori corso, può optare per il nuovo ordinamento. In tal caso la facoltà stabilirà per ciascuno studente le modalità per la convalida degli esami sostenuti ed il nuovo piano di studi da seguire per il conseguimento della laurea.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 luglio 1977
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 18
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-12;817#art-3