Art. 2

In vigore dal 25 nov 1977
Entro il termine massimo di due anni dalla data del presente decreto, i piani di studio per il conseguimento della laurea in scienze forestali saranno modificati per ciascuna Università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-12;817#art-2

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