Art. 1

In vigore dal 28 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico È approvato l'annesso "Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041", vistato dal Ministro proponente. Esso avrà applicazione dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle del regolamento medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 luglio 1977 LEONE ANDREOTTI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977 Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 32
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