Art. 1
1 / 1In vigore dal 28 set 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato l'annesso "Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041", vistato dal Ministro proponente.
Esso avrà applicazione dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o incompatibili con quelle del regolamento medesimo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1977
Atti di Governo, registro n. 14, foglio n. 32
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-11;689#art-1