Titolo VI

Art. 17

In vigore dal 7 ago 1977
L'autorizzazione all'esportazione è rilasciata con le modalità indicate all' quando a cura del vettore vengano apposti, esternamente all'involucro contenente la parte di cadavere, le seguenti indicazioni: a) la parte di cadavere oggetto della esportazione; b) che la morte del soggetto dal cui corpo è stata prelevata la parte, è stata accertata nei modi previsti dalla legge 2 dicembre 1975, n. 644; c) che il centro regionale o interregionale competente per territorio ha escluso la presenza di un soggetto maggiormente idoneo a ricevere, per trapianto, la parte oggetto di esportazione, fatti salvi gli eventuali accordi internazionali in materia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-17

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Art. 17 Regolamento di esecuzione della legge 2 dicembre 1975, n. 644, recante la disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico. | Portale Normativo