Titolo V
Art. 13
In vigore dal 7 ago 1977
Il centro nazionale di riferimento per i trapianti di organi di cui all' della legge 2 dicembre 1975, n. 644, ha sede presso l'Istituto superiore di sanità.
Il centro svolge i seguenti compiti:
a) standardizzazione immunologica dei reagenti necessari per la tipizzazione tissutale;
b) coordinamento dello scambio fra centri regionali o interregionali dei reagenti standards (antisieri e cellule) ed eventuale diretta distribuzione degli stessi;
c) collaborazione scientifico-operativa con i centri regionali o interregionali per il reperimento dei sieri ed altri reagenti potenzialmente utilizzabili come standards e per l'esecuzione di tipizzazioni ed altre indagini immunogenetiche;
d) raccolta, analisi statistica e divulgazione dei dati relativi ai trapianti di organi effettuati nel territorio nazionale;
e) ricerca scientifica in stretto collegamento con i programmi internazionali e nazionali sia nel settore dei trapianti di organo che per l'individuazione di rapporti fra fattori di rischio di malattie e sistema maggiore di istocompatibilità;
f) promozione, in collaborazione con i centri regionali o interregionali e con istituti universitari, associazioni scientifiche ed enti pubblici di settore, di corsi di aggiornamento e di incontri scientifici a livello nazionale o internazionale.
Presso il centro nazionale di riferimento funziona una consulta tecnica permanente composta dal direttore del centro stesso, dai direttori dei centri regionali o interregionali e da tre clinici nel settore del trapianto d'organo nominati dal Ministro per la sanità, ogni due anni.
La consulta è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta sia necessario su richiesta del presidente o di almeno un terzo dei componenti, per valutare le attività svolte sia dal centro nazionale che dai centri regionali o interregionali. Essa redige per il Ministro per la sanità una relazione annuale sullo stato della ricerca e delle attività nel settore dei trapianti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-06-16;409#art-13