Art. 2

In vigore dal 17 giu 1977
Il richiamo sarà effettuato nei modi stabiliti dal Ministro per la difesa e per la durata di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-02;241#art-2

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Art. 2 Richiamo alle armi, nell'anno 1977, di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri. | Portale Normativo