Art. 2
In vigore dal 17 giu 1977
Il richiamo sarà effettuato nei modi stabiliti dal Ministro per la difesa e per la durata di un anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-05-02;241#art-2