Art. 1

In vigore dal 17 giu 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168; Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi; Ritenuto che le attuali particolari esigenze dell'ordine pubblico rendono necessario, anche in relazione alla situazione deficitaria degli organici dell'Arma, il richiamo di graduati e militari di truppa dei carabinieri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È autorizzato il richiamo alle armi, nell'anno 1977, di mille graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dai carabinieri effettivi e ausiliari e appartenenti a classi non anteriori al 1947.
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