Art. 4
In vigore dal 7 feb 1978
Il presente decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI BONIFACIO - FORLANI - RUFFINI - LATTANZIO - COSSIGA - PANDOLFI - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 17
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-26;816#art-4