Art. 4

Art. 4

4 / 4
In vigore dal 7 feb 1978
Il presente decreto entrerà in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1977 LEONE ANDREOTTI BONIFACIO - FORLANI - RUFFINI - LATTANZIO - COSSIGA - PANDOLFI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977 Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 17
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-26;816#art-4