Art. 5

In vigore dal 1 mag 1977
Gli importi di L. 10.000, 25.000, 30.000 e 45.000 di cui al presente decreto sono assoggettati alle sole ritenute erariali. Le somme di L. 10.000 e 25.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi. Le integrazioni della tredicesima mensilità di lire 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977 sono proporzionalmente ridotte nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera. I miglioramenti economici di cui al precedente riferiti all'anno 1976 sono corrisposti contestualmente alla liquidazione e corresponsione del miglioramento previsto per il mese di gennaio 1977.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-16;116#art-5

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