Art. 3
In vigore dal 1 mag 1977
Gli importi di L. 10.000 e L. 25.000 mensili di cui all' spettano anche al personale del lotto, compresi i gestori ai quali sono attribuiti in aggiunta all'aggio, senza essere considerati ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'articolo 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, numero 973, e successive modificazioni. Detti importi non sono utili a pensione.
La tredicesima mensilità del personale di cui al precedente comma è integrata di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.
Gli importi di cui ai commi precedenti sono ridotti a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione lavorativa è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-04-16;116#art-3