Art. 2
In vigore dal 18 feb 1977
Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 18 dicembre 1976, n. 856.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI -
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 14
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-30;962#art-2