Art. 1
In vigore dal 18 feb 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
Visto l' della legge 18 dicembre 1976, n. 856;
Visti gli accordi intervenuti il 17 maggio 1976 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, e il 27 maggio 1976 tra il Governo e i rappresentanti dei sindacati autonomi della scuola (SNALS, SAMI, SNADIS, SNAFRI, SNASE, SNIA), in attuazione del protocollo aggiuntivo del 24 maggio 1975;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Con decorrenza dal 1° luglio 1976 al personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica e delle istituzioni educative dello Stato è corrisposta una somma di L. 11.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, elevata a L. 23.000 mensili dal 1° luglio 1977, in attuazione degli accordi citati nelle premesse.
La somma di cui al presente articolo si corrisponde in quanto competa lo stipendio ed è ridotta, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. È corrisposta ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-30;962#art-1