Art. 1
In vigore dal 20 gen 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Visto l' della legge 14 agosto 1974, n. 354;
Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 576;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti, rispettivamente, imposta
locale sui redditi, accertamento e riscossione delle imposte dirette;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma
del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, recante istituzione e disciplina della imposta locale sui redditi, è apportata la seguente modifica:
Art. 6 - nel primo comma le parole: "Per i redditi fondiari", sono sostituite dalle parole: "Per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-24;920#art-1