Art. 2
In vigore dal 15 gen 1977
Per gli anni 1974 e 1975 il corrispettivo di cui al precedente articolo è fissato rispettivamente in L. 1.090 e in L. 1.140.
Al rimborso del costo del servizio relativo al periodo 26 maggio 1974-31 dicembre 1975 si provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-06;870#art-2