Art. 2

In vigore dal 15 gen 1977
Per gli anni 1974 e 1975 il corrispettivo di cui al precedente articolo è fissato rispettivamente in L. 1.090 e in L. 1.140. Al rimborso del costo del servizio relativo al periodo 26 maggio 1974-31 dicembre 1975 si provvede entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-06;870#art-2

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Art. 2 Regolamentazione dei rapporti finanziari tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'interno per il pagamento degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e dei mutilati ed invalidi civili. — Testo vigente | Portale Normativo