Art. 1

In vigore dal 15 gen 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355; Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854; Sentita la commissione di cui al secondo comma dell' della predetta legge n. 854/1973, nominata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, e successive modificazioni; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . Il corrispettivo dovuto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per ogni titolo pagato di pensione, di assegno o di indennità a favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti per conto del Ministero dell'interno, è determinato in L. 1.290 per l'anno finanziario 1976 e per il triennio successivo. Il rimborso dell'importo complessivo deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni effettuate.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-12-06;870#art-1

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