Art. 2
In vigore dal 31 mar 1977
Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento cessa alla fine di tale periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di interdizione e prima del compimento di un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-2