Art. 1

In vigore dal 27 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: . ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-1

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