Art. 1
In vigore dal 27 apr 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 32 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-25;1026#art-1