Art. 3

In vigore dal 28 gen 1977
Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto a tale articolo dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successivamente modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e 24 novembre 1965, n. 1563, è sostituito dal seguente: "Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui al precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale: 1) passaporto; 2) tessera personale di riconoscimento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai loro familiari; 3) libretto per licenza di porto d'armi; 4) tessera postale di riconoscimento; 5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli; 6) carta d'identità".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-13;904#art-3

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