Art. 3
In vigore dal 28 gen 1977
Il quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aggiunto a tale articolo dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successivamente modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 e 24 novembre 1965, n. 1563, è sostituito dal seguente: "Il pagamento di somme non superiori a lire due milioni e quattrocentomila può essere effettuato, in deroga alle norme di cui al precedenti commi del presente articolo, anche su esibizione di uno dei seguenti documenti di identità personale:
1) passaporto;
2) tessera personale di riconoscimento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciata da amministrazioni statali ai propri dipendenti, civili e militari, in attività di servizio ed in quiescenza nonché ai loro familiari;
3) libretto per licenza di porto d'armi;
4) tessera postale di riconoscimento;
5) patente di abilitazione per la guida di autoveicoli o motoveicoli;
6) carta d'identità".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-13;904#art-3