Art. 2
In vigore dal 28 gen 1977
L'art. 250 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è sostituito dal seguente:
"In caso di smarrimento o di distruzione di una quietanza, la tesoreria che l'ha emessa rilascia un certificato desunto dalla relativa scheda o altro supporto meccanografico, anche nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.
La stessa tesoreria deve annotare l'avvenuto rilascio del certificato sulla corrispondente scheda e deve darne contemporanea comunicazione alla Corte dei conti per l'analoga annotazione sulla matrice, a cura della segreteria della competente sezione giurisdizionale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-13;904#art-2