Art. 1

In vigore dal 17 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, recante norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: È approvato l'unito regolamento recante modifiche agli articoli 9 e 14 e l'inserimento dell'art. 13-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - DAL FALCO - BONIFACIO - MARCORA - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 28
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-12;1000#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Modificazioni agli articoli 9 e 14 e inserimento dell'articolo 13-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina. — Testo vigente | Portale Normativo