Art. 1
In vigore dal 17 mar 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, recante norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
È approvato l'unito regolamento recante modifiche agli articoli 9 e 14 e l'inserimento dell'art. 13-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - DAL FALCO -
BONIFACIO - MARCORA -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-11-12;1000#art-1