Art. 15

Abrogato
In vigore dal 15 gen 1980
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-27;800#art-15

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo