Art. 12
AbrogatoIn vigore dal 15 gen 1980
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1979, N.667
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 dicembre 1979, n. 667 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-10-27;800#art-12