Art. 3

In vigore dal 14 set 1976
Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 agosto 1976 LEONE DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976 Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 97
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1976-08-11;602#art-3

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